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Scopri se puoi accedere al gratuito patrocinio

Possono accedere al patrocinio a spese dello stato:
– i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA);
– i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale;
– gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.
Ai fini dell’ammissione al beneficio devono essere rispettati precisi limiti di reddito che a breve analizzeremo.

 

Gratuito patrocinio: reddito

Ai sensi dell’art. 76 DPR 115/2002 può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione (l’ISEE non ha rilevanza), non superiore a euro 11.746,68.
Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari il limite di reddito di euro 11.746,68 è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 DPR 115/2002).
La Cassazione ha infine avuto modo di precisare che per “ultima dichiarazione” debba intendersi quella relativamente alla quale sia sorto l’obbligo di presentazione, pur se ancora materialmente non presentata (Cass. n. 21313/2022).
Scopo di tale pronuncia è quello di ancorare il dato relativo al reddito in maniera cronologicamente più prossima alla presentazione della istanza di am
missione al beneficio.

 

Gratuito patrocinio: quali redditi rilevano? 

Nel conteggio dei redditi va incluso anche il reddito del soggetto che pur non essendo legato da vincoli di parentela o affinità, convive con il richiedente e contribuisce dal punto di vista economico e collaborativo alla vita in comune.
Non si sommano invece i redditi del familiare che, pur risultando fiscalmente a carico del richiedente, non convive con lui.
La Cassazione ha più volte sottolineato che ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio rilevano anche redditi non soggetti a tassazione o percepiti “in nero” e finanche quelli derivanti da attività illecite (Cass. n. 46159/2021).
Rileva pertanto la capacità economica del richiedente nel suo complesso, infatti viene compreso anche l’importo dell’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge ed il reddito di cittadinanza.
L’indennità di accompagnamento non rileva invece ai fini della soglia di accesso al patrocinio a spese dello stato.

 

Gratuito patrocinio senza limiti di reddito

In deroga a quanto previsto dall’articolo 76 DPR 115/2002 sui limiti di reddito, alcuni soggetti possono usufruire del patrocinio a spese dello stato a prescindere dal reddito di cui sono titolari.
In particolare può usufruire del patrocinio a spese dello stato la persona offesa dai seguenti reati:
– maltrattamenti in famiglia; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; violenza sessuale; stalking. 

 

Gratuito patrocinio: le esclusioni 

L’ammissione al patrocinio, in ambito penale, è esclusa:
– per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 
– per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti.
– se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

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